COMODATO A GENITORI E FIGLI, I CHIARIMENTI DEL MEF SULLE MODALITÀ APPLICATIVE.24 feb 2016
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative dello sconto Imu e
Tasi riservati agli immobili concessi in comodato a genitori e figli. La risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016 chiarisce per prima cosa che le agevolazioni spettano non più dalla data di registrazione del contratto, quanto da quella della stipula dell’accordo.
Registrazione
Ora, le cose si complicano leggermente. Perché il comodato può essere redatto sia in forma verbale che scritta, non essendo soggetto a nullità in caso di mancata scrittura dello stesso. Pertanto è bene fare qualche distinzione in base alla forma di contratto:
- Contratto di comodato redatto in forma scritta: la risoluzione del MEF specifica che il contratto di comodato redatto in
forma scritta è soggetto a registrazione entro un termine fisso di 20 giorni dalla data dell’atto a norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 131 del 1986. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, “il contratto di comodato redatto in
forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano
l’imposta di registro". Per i contratti stipulati successivamente alla data del 16 gennaio, i proprietari che vogliono godere
dell’agevolazione dovranno registrare l’atto secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro, nel rispetto della regola prevista dal comma 2 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 (secondo cui “L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale
il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria”), prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.
- Contratto di comodato redatto in forma verbale: il D.P.R. n. 131 del 1986 non elenca il contratto di comodato d’uso
gratuito fra quelli che devono essere sottoposti a registrazione, ma la Legge di Stabilità 2016 ne richiede espressamente la
registrazione. Pertanto, recita la risoluzione, “con esclusivo riferimento ai contratti verbali di comodato e ai soli fini dell’applicazione dell’agevolazione in oggetto la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato «Contratto verbale di comodato»”.
In sostanza, a far fede per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale sarà quindi la data di stipula del contratto, nel caso con la possibilità della registrazione con ravvedimento. Inoltre il contribuente deve presentare, entro il 30 giugno 2017, la dichiarazione Imu.
Possesso di un solo immobile
La Legge di Stabilità stabilisce che le agevolazioni fiscali spettano agli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e figli a patto che:
- si tratti di immobile ad uso abitativo tranne quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- i comodatari lo utilizzino come abitazione principale
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
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