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CONTRATTI DI COMODATO VERBALI, REGISTRAZIONE ENTRO IL 1° MARZO PER LO SCONTO IMU-TASI.

15 feb 2016


E’ possibile registrare entro il 1° marzo 2016 i contratti di comodato verbali già in essere e beneficiare fin dal 1° gennaio dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito a figli e parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. A chiarirlo il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta ad un quesito posto dalla Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato).

La registrazione del contratto di comodato stipulato in forma verbale

Si ricorda che il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure può essere stipulato in forma verbale, in quest’ultimo caso la registrazione non è obbligatoria. Ma secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, per ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi è necessario registrare alle Entrate anche il contratto di comodato stipulato in forma verbale.

La scadenza del 1° marzo 2016

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali bisogna seguire quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente, il quale dice che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Quindi la data stabilita dalla normativa cade il 1° marzo 2016, 60 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 (1° gennaio).

Contratti di comodato redatti in forma scritta

Il termine per registrare il contratto redatto in forma scritta è già scaduto, si presuppone dunque che chi non ha fatto in tempo o non ha comunque provveduto alla registrazione entro i termini proceda alla registrazione dell’accordo verbale entro il primo marzo.

Il possesso di altri immobili non abitativi non impedisce di ottenere l’agevolazione

A Telefisco 2016 il Mef ha fatto sapere che l’agevolazione può essere ottenuta anche se si possiedono altri immobili a uso non abitativo (ad esempio negozi e terreni).

 

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